Con la pubblicazione del DLgs. 192/2024, sono 14 i decreti che hanno completato l’iter di attuazione e sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e cioè:
- decreto in materia di fiscalità internazionale (DLgs. 27 dicembre 2023 n. 209);
- decreto attuativo del primo modulo di riforma IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 216);
- decreto recante modifiche allo Statuto del contribuente (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219);
- decreto sul contenzioso tributario (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220);
- decreto recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 221);
- decreto in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1);
- decreto in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13);
- decreto in materia di riordino del settore dei giochi (DLgs. 25 marzo 2024 n. 41);
- decreto in materia di sanzioni tributarie (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87);
- decreto in tema di riscossione delle imposte (DLgs. 29 luglio 2024 n. 110) e DM 27 dicembre 2024 attuativo (vedi articolo Agenzia Entrate Riscossione: nuova rateazione);
- decreto in tema di imposta di registro, successioni e donazioni, bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (DLgs. 18 settembre 2024 n. 139);
- decreto di revisione della disciplina doganale, del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (DLgs. 26 settembre 2024 n. 141);
- il decreto correttivo della riforma fiscale, ossia il DLgs. 5 agosto 2024 n. 108;
- Il Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Quest’ultimo decreto introduce modifiche significative al sistema fiscale italiano, in particolare riguardo all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) all’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), in attuazione della Legge 111/2023. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 ed è entrato in vigore il 31 dicembre 2024.
Questo articolo evidenzia, la profonda revisione del regime impositivo dei redditi da lavoro autonomo, apportate dal Dlgs. 192/2024 che ha portato novità rilevanti per professionisti e imprese.
- Modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 917/1986)
L’art. 5 del DLgs. è dedicato alla revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, attuata mediante la riscrittura integrale dell’art. 54 del TUIR che è stato suddiviso, negli articoli da 54 a 54-octies.
Sotto alcuni aspetti, le novità introdotte alla norma sono un riordino delle disposizioni preesistenti: l’articolo 54 del TUIR è e l’intera disciplina viene rivista nel suo insieme; vengono modificati alcuni articoli del TUIR per esigenze di coordinamento.
- Determinazione del reddito di lavoro autonomo art. 54 comma 1 lett. b. L’art.5 del dlgs. riscrive la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti o professioni.
1) Il reddito: è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepito nel periodo d’imposta in relazione all’attività e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività;
2) Imputazione temporale del reddito: viene previsto che le somme ed i valori percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo di effettuazione della ritenuta;
- esclusi dal reddito le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
- Revisione delle plusvalenze: gli articoli 54 e 54-bis definiscono le modalità di calcolo delle plusvalenze per i beni mobili e immobili strumentali. La tassazione è basata sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo non ammortizzato, con specifiche regole per le cessioni di beni destinati a usi personali o familiari. In tal modo (le plusvalenze) sono attratte al reddito di categoria, fatta salva la possibilità di applicare la tassazione separata nel caso in cui le stesse dovessero essere percepite, anche in più rate, purché nello stesso periodo di imposta.
- Rimborso spese e riaddebiti: l’articolo 54-ter disciplina la deducibilità dei costi sostenuti per incarichi professionali, prevedendo condizioni specifiche in caso di insolvenza del committente.
- Ammortamenti: il nuovo articolo 54-quinquies stabilisce i criteri per l’ammortamento dei beni strumentali, introducendo la possibilità di dedurre integralmente le spese per beni di valore inferiore a 516,40 euro.
- Spese promiscue: spese per beni e immobili utilizzati sia a scopo professionale sia personale sono deducibili nella misura del 50%, con criteri dettagliati per la determinazione delle quote.
- Incentivi per giovani professionisti e formazione
L’articolo 54-septies introduce deduzioni integrali per spese di formazione (fino a 10.000 euro annui) e per servizi di certificazione delle competenze (fino a 5.000 euro), mirate a incentivare l’aggiornamento e l’autoimprenditorialità, soprattutto tra i professionisti sotto i 35 anni.
- Regolamentazione delle operazioni straordinarie e della tassazione delle cessioni di quote di studi associati e tassazione della cessione della clientela
- l’introduzione del nuovo art. 177-bis nel TUIR estende il regime di neutralità fiscale alle operazioni straordinarie di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali, come conferimenti e trasformazioni societarie, garantendo continuità fiscale e prevenendo fenomeni di doppia imposizione.
- mentre L’art 5. del DLgs. interviene anche sull’67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, con novità che incidono sulla tassazione della cessione di quote di studi associati.
- l’articolo 5, comma 1, lettera a) ha sostituito la lettera g-ter) dell’articolo 17, comma 1 del TUIR prevedendo che l’imposta si applichi separatamente ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.
- Estensione alle attività artistiche e professionali delle disposizioni del DPR 633/1972
Le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, vengono modificate per includere specifiche relative alle attività artistiche e professionali, equiparandole in alcuni aspetti alle attività commerciali.
All’articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 infatti, sono apportate le seguenti modifiche
a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero un complesso unitario di attivita’ materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche’ di passivita’, organizzato per l’esercizio dell’attivita’ artistica o professionale»;
b) alla lettera f), dopo le parole: «da altri enti» sono inserite le seguenti: «inclusi quelli costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
Il Decreto introduce certamente un approccio più dettagliato e mirato alla fiscalità del lavoro autonomo e delle professioni. Tra le principali implicazioni:
- Maggior chiarezza normativa: la riorganizzazione delle norme consente una gestione più trasparente dei redditi derivanti da attività autonome.
- Vantaggi per i giovani professionisti: le deduzioni forfettarie più elevate per gli under 35 rappresentano un incentivo concreto per l’avvio di nuove attività.
- Focus sulle spese deducibili: l’introduzione di limiti specifici, come il 75% per le spese alberghiere e di ristorazione, facilita la pianificazione fiscale.
Va sottolineato che la formulazione dell’art. 6 del DLgs. recante disposizioni relativi al periodo di applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del decreto, ha previsto che le norme si applichino “per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso” al 31 dicembre 2024.