Le spese sostenute per persone non autosufficienti possono essere portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi. La non autosufficienza della persona con disabilitĂ a compiere gli atti della vita quotidiana devâessere certificata dal medico che deve constatare lâimpossibilitĂ della persona a espletare le funzioni fisiologiche o provvedere allâigiene personale, difficoltĂ a camminare e muoversi da sola, Ăš impossibilitata a indossare gli indumenti, non sono in grado di assumere alimenti ed ha bisogno di continua sorveglianza e, comunque, in tutti quei casi in cui la patologia Ăš rilevante.
Non dimentichiamo che oltre lâobbligo morale di aiutare le persone bisognose di assistenza vi Ăš un diritto alle cure sanitarie e socio sanitarie. Lâart. 38 della nostra Costituzione prevede tra lâaltro, che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Per ragioni di spazio in questo articolo ci limitiamo allâaspetto fiscale che in parte dĂ sollievo per un risparmio di imposta.
La normativa fiscale consente una detrazione dallâIrpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti che assistono i non autosufficienti nella misura massima di ⏠2.100 e sempre che il reddito complessivo del contribuente non supera i 40.000 euro comprensivo dei redditi di fabbricati anche se locati con il regime della cedolare secca.
Eâ anche il caso di ricordare che dal 2020 queste spese devono essere sostenute con sistema tracciabile al fine della detrazione fiscale e risultare da idonea documentazione che puĂČ consistere anche in una ricevuta firmata dal percipiente addetto allâassistenza con i suoi dati anagrafici, codice fiscale e oltre lâindicazione dei dati anagrafici e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Le istruzioni dellâAgenzia delle Entrate chiariscono che la detrazione spetta anche per le prestazioni di assistenza rese da:
- una casa di cura o di riposo con la documentazione che certifichi distintamente i corrispettivi riferiti allâassistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dallâistituto ospitante;
- una cooperativa di servizi con documentazione che specifichi la natura del servizio reso;
- unâagenzia interinale e, in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.
Si precisa inoltre, che per lâimporto massimo di spesa detraibile, fissato in ⏠2.100 Ăš riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce lâassistenza.
Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sĂ© e per un familiare, lâimporto da indicare in questo rigo non puĂČ superare 2.100 euro. Se piĂč familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Quanto innanzi non pregiudica la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, baby-sitter ecc.) che restano deducibili per la parte a carico del datore di lavoro nel limite massimo di e 1.549,37.