L’esenzione IMU ricade sull’immobile principale, DOVE risiede l’intero nucleo familiare e non sul singolo soggetto, pertanto, sembrerebbe scontato dichiarare che i coniugi (facenti parte appunto di un unico nucleo familiare) non possano fruire di esenzioni IMU su più di un immobile, proprio in virtù del criterio “della stabile dimora e residenza”.
“L’’esenzione IMU prevista per la casa principale dall’art.13, comma 2, d.l. n.201/2011, convertito dalla l. n.214/2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente”, quindi “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
L’ordinanza della Corte di Cassazione V civile n. 9620/2025 del 13 aprile 2025,sovverte quanto affermato finora stabilendo il principio che segna una svolta: se due coniugi risiedono in immobili diversi nello stesso Comune, entrambi hanno diritto all’esenzione IMU, a condizione che vi coincidano residenza anagrafica e dimora abituale.
Una decisione che accoglie i cambiamenti della società moderna, dove le esigenze lavorative, personali o familiari portano sempre più spesso i coniugi a vivere in abitazioni separate senza compromettere il vincolo affettivo.
Ma dietro la conquista, si cela una profonda disparità.
La stessa Cassazione, pur correggendo il vecchio orientamento che in base all’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 prevedeva che in presenza di coniugi con residenze anagrafiche diverse nello stesso Comune, il beneficio potesse essere goduto solo dal coniuge proprietario dell’immobile in cui il nucleo familiare dimorava abitualmente, limitando di fatto l’esenzione a un solo immobile per nucleo familiare, ha confermato implicitamente che questa apertura vale solo se le abitazioni si trovano nello stesso Comune.
Chi, invece, vive in Comuni diversi, continua a vedersi negata ogni possibilità di doppia esenzione.
Il dato emerge chiaramente anche nella motivazione della Corte:
“Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali che penalizzano chi formalizza un rapporto di coniugio o unione civile… tuttavia, la possibilità della doppia esenzione è limitata agli immobili situati nel medesimo Comune”(Cass., ord. n. 9620/2025).
Una distinzione che suona ormai anacronistica.
Penalizzare due coniugi che, magari per ragioni di lavoro o necessità familiari, risiedono in Comuni diversi significa ignorare la mobilità contemporanea e punire chi è costretto a gestire la propria vita su più sedi.
Il rischio è che la normativa IMU finisca per proteggere solo i modelli familiari statici, penalizzando quelli più dinamici e flessibili, che sono invece il riflesso della società attuale.
Serve dunque una nuova pronuncia della Corte Costituzionale che elimini il vincolo territoriale? oppure, un intervento legislativo che riconosca il diritto all’esenzione IMU a chiunque possa dimostrare concretamente la residenza e la dimora abituale nell’immobile, a prescindere dal Comune?
Finché questa riforma non arriverà, la vittoria sarà solo a metà. Una battaglia di equità e buon senso resta ancora aperta.
Ma almeno i coniugi separati legalmente possono beneficiare della doppia esenzione?
Si sono avuti orientamenti ondivaghi e dal 2015, almeno di fatto, il comportamento della maggioranza dei comuni era di concedere esenzione a entrambi i coniugi quando le residenze erano in diversi comuni, mentre l’esenzione veniva negata ad entrambi i coniugi quando residenti nello stesso comune.
Sulla questione controversa ai fini IMU dei coniugi con residenze separate, il decreto fiscale 146/2021 collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che qualora i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’esclusione dal versamento dell’imposta è applicabile (a scelta) soltanto a una di esse, anche nel caso in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi.
In conseguenza nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ma situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
È il contribuente a dover indicare mediante dichiarazione IMU, quale delle due unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste.
Per cui anche in questo caso spetta una sola esenzione a scelta, per cui se pensavate alla separazione per beneficare dell’esenzione IMU “desistete”