Ć previsto che il Ministro dellāEconomia e delle Finanze puĆ² modificare annualmente la misura del saggio di interesse sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, di durata non superiore a dodici mesi, e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nellāanno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per lāanno successivo.
In ottemperanza di tanto il Ministro dellāEconomia e delle Finanze con il Decreto del 29 novembre 2023 ha ridotto, a decorrere dal primo gennaio 2024, il saggio di interesse legale che passa dal 5% al 2,5%.
Ricordiamo che gli interessi legali si applicano a unāampia casistica debitoria, stante la sua funzione risarcitoria. Alle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro ĆØ collegata la debenza del pagamento degli interessi costituendo, questi, unāobbligazione accessoria allāobbligazione principale.
Distinguiamo gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) da quelli moratori (art. 1224 c.c.).
I primi, quelli corrispettivi, sono dovuti dal debitore per il godimento di una somma di denaro, quelli moratori, invece, sono dovuti in caso di inadempimento di una obbligazione pecuniaria da parte del debitore a titolo di risarcimento del danno.
PiĆ¹ di trenta anni fa, e precisamente nellāanno 1990, il saggio dellāinteresse legale fu fissato nella misura del 10%, poi scese al 5% nellāanno 1997 e via via a scendere con punte minime negli anni 2010 fissato nella misura dellā1%, fino a toccare la soglia minima del 0,20% nellāanno 2016 e addirittura del 0,05% nellāanno 2020 e del 0,01% nellāanno 2021.
Nellāanno 2022 il saggio fu fissato al 1,25% e nel 2023 nella misura del 5%.
Dal 2024 sarĆ del 2,5%.
Di seguito si riporta il Decreto del Ministro dellāEconomia e delle Finanze
DECRETO 29 novembre 2023
Determinazione del saggio degli interessi legali. (23A06669) GU Serie Generale n. 288 del 11.12.2023
IL MINISTRO DELLāECONOMIAĀ E DELLE FINANZE
Ā Visto lāart. 2, comma 185, della legge 23 dicembreĀ 1996,Ā n.Ā 662, recante Ā«Misure di razionalizzazione dellaĀ finanzaĀ pubblicaĀ»,Ā che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessiĀ legaliĀ diĀ cui allāart. 1284,Ā primoĀ comma,Ā delĀ codiceĀ civile,Ā prevedeĀ cheĀ il Ministro dellāeconomia e delle finanze puĆ² modificareĀ dettaĀ misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoliĀ diĀ StatoĀ di durata non superiore a dodiciĀ mesiĀ eĀ tenutoĀ contoĀ delĀ tassoĀ di inflazione registrato nellāanno;
Ā VistoĀ ilĀ proprioĀ decretoĀ 13Ā dicembreĀ 2022,Ā pubblicatoĀ nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 292, con il qualeĀ laĀ misura del saggio degli interessi legali ĆØ stata fissata al 5 per centoĀ in ragione dāanno, con decorrenza dal 1Ā° gennaio 2023;
Ā Visto il decreto legislativo 1Ā° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Ā Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo deiĀ predettiĀ titoli di Stato e del tasso dāinflazione annuo registrato;
Ā Ravvisata lāesigenza, sussistendone iĀ presupposti,Ā diĀ modificare lāattuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessiĀ legaliĀ diĀ cuiĀ allāarticolo 1284 del codice civile ĆØĀ fissataĀ alĀ 2,50Ā perĀ centoĀ inĀ ragione dāanno, con decorrenza dal 1Ā° gennaio 2024.
Il presente decreto sarĆ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2023
Il Ministro: Giorgetti