- Le due modalità di compensazione del credito IVA
Il credito IVA annuale, risultante dalla dichiarazione IVA, può essere utilizzato secondo due principali modalità:
- Compensazione verticale: utilizzo del credito IVA per saldare debiti IVA relativi a liquidazioni periodiche successive;
- Compensazione orizzontale: utilizzo del credito IVA per compensare debiti di natura diversa (Irpef, Ires, contributi Inps, ecc.) tramite modello F24.
Queste modalità rispondono a logiche e limiti normativi differenti. È fondamentale comprenderne la portata per una corretta gestione fiscale, soprattutto alla luce dei recenti chiarimenti giurisprudenziali.
- Il principio espresso dalla Cassazione: credito IVA solo per debiti successivi
Con la sentenza n. 31309/2023, la Corte di Cassazione ha ribadito che la compensazione verticale del credito IVA è ammessa esclusivamente per saldare debiti IVA futuri, ovvero maturati dopo il periodo di formazione del credito.
Esempio operativo
Se nel 2024 si genera un credito IVA dalla dichiarazione relativa al 2023, tale credito potrà essere utilizzato per compensare debiti IVA derivanti da liquidazioni periodiche del 2025. Al contrario, non potrà essere utilizzato verticalmente per sanare un debito IVA sorto nel 2023, anche se relativo allo stesso periodo.
In questo caso, la sola via percorribile è la compensazione orizzontale, tramite modello F24, con tutte le limitazioni previste dalla normativa, inclusi i controlli preventivi.
Caso pratico
Immaginiamo un contribuente che maturi nel 2024 un credito IVA di 4.000 euro. Per l’anno precedente (2023), non ha versato l’IVA dovuta (es. 3.500 euro) e riceve una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate, comprensiva di sanzioni e interessi.
In questo scenario:
- Il credito IVA 2024 non potrà essere utilizzato verticalmente per estinguere il debito 2023;
- Tuttavia, potrà essere compensato orizzontalmente per versare l’importo richiesto nella comunicazione, sempre nei limiti previsti.
- Compensazione orizzontale: limiti, visto di conformità e agevolazioni 2024
La compensazione verticale IVA è, in linea generale, libera e non soggetta a particolari restrizioni. Diversamente, la compensazione orizzontale è regolata da vincoli specifici.
Limiti alla compensazione orizzontale
- Il credito IVA utilizzato in compensazione orizzontale oltre la soglia di 5.000 euro annui richiede:
- Apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA (art. 10 del D.L. 78/2009);
- Presentazione del modello F24 tramite canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Novità 2024: soggetti “virtuosi” e compensazioni più semplici
A partire dal 2024, in un’ottica di semplificazione e premialità, il visto di conformità non è più richiesto per le compensazioni IVA orizzontali superiori a 5.000 euro se ricorrono le seguenti condizioni:
- Il contribuente ha ottenuto un punteggio ISA elevato (es. pari o superiore a 8);
- Ha aderito al Concordato Preventivo Biennale, introdotto con il D.Lgs. 13/2024.
Queste agevolazioni si inseriscono in un contesto di maggiore collaborazione tra Fisco e contribuente, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti per i soggetti a basso rischio fiscale.
- Il caso particolare dell’IVA non dovuta: tra riqualificazione, detrazione e rimborso
Un’ulteriore tematica di rilievo riguarda la gestione dell’IVA non dovuta, in seguito alla riqualificazione di un’operazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il caso concreto
Una società ha acquistato beni strumentali da un’altra impresa, ricevendo una fattura con IVA. A seguito di verifica, l’operazione è stata riqualificata come cessione di ramo d’azienda, e quindi fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), DPR 633/72 e della Direttiva 2006/112/CE.
- La società acquirente aveva portato in detrazione l’IVA erroneamente addebitata;
- L’Amministrazione ha negato tale detrazione, affermando che solo l’IVA effettivamente dovuta è detraibile.
La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha pronunciato una sentenza di rilievo, nel rispetto dei principi di neutralità e di effettività dell’IVA.
I principi della Corte UE (es. causa C-378/21)
La Corte ha stabilito che:
- Se il fornitore ha versato l’IVA all’Erario, può chiederne il rimborso;
- Il cessionario, che ha subito un pregiudizio economico, può agire in sede civile contro il fornitore per ottenere il rimborso;
- Se tale rimedio è impossibile o eccessivamente oneroso, il cessionario deve poter chiedere direttamente allo Stato la restituzione dell’IVA.
Questo orientamento consolida il principio secondo cui l’imposta indebitamente addebitata non deve generare un danno economico irreparabile per il contribuente, e rafforza l’obbligo dello Stato a garantire un rimedio effettivo.